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- L’inosservanza dell’obbligo di dotazione di defibrillatori, di cui all’articolo 4, comporta la chiusura degli impianti sino all’adempimento.
- L’assenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria e l’inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori o delle società, enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
- La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
- Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiedere un contraddittorio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).